Decreto MIUR 17.05.2018
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:
- «Decreto legislativo»: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- «Standard formativo regionale»: regolamentazione regionale in materia di IeFP che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, definisce in particolare:
a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi dei percorsi di IeFP;
b) le modalità per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi e di certificazione finale e intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali e informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
c) la modulazione temporale tra attività formativa e alternanza scuola lavoro nonché dell'apprendistato ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- «Accreditamento»: la procedura mediante la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riconoscono a una istituzione scolastica di I.P. l'idoneità a erogare percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- «Istituzione scolastica accreditata»: l'istituzione scolastica di I.P. cui è riconosciuta l'idoneità ad erogare percorsi di IeFP.
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