Decreto MIUR 17.05.2018
1. Gli accordi di cui all'art. 1, lettera b) sono stipulati a livello territoriale tra la regione e l'ufficio scolastico regionale sia per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di IeFP, sia per definire le modalità realizzative dei percorsi di cui all'art. 1, lettera c), nonché per definire - le modalità realizzative dei raccordi di cui all'art. 3, lettera f) del presente decreto. Oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, gli accordi definiscono, nel rispetto degli standard formativi di ciascuna regione, i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti con le attività integrative di cui all'art. 3, comma 2, nonché le modalità di accesso all'esame di qualifica e di diploma professionale per le studentesse e gli studenti dei percorsi di IP che hanno acquisito i crediti. Tali accordi sono definiti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di I.P. e dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni e province autonome in materia, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) salvaguardare l'identità dei percorsi di istruzione professionale e di IeFP, tra i quali, a norma dell'art. 2, comma 1, del «decreto legislativo», la studentessa e lo studente, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, possono scegliere all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
b) soddisfare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la richiesta della studentessa e dello studente, iscritti presso un'istituzione scolastica di I.P., di accedere agli esami, presso un'istituzione scolastica o formativa accreditata, per conseguire una qualifica e un diploma professionale di IeFP coerente con gli indirizzi di I.P., in base alle indicazioni contenute nel regolament
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