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Decreto MIUR 17.05.2018

Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. (G.U. 17.09.2018, n. 216)

Art. 5 - Offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP

1. L'offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche di I.P. è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi di cui all'art. 4, comma 4, del «decreto legislativo» in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto della studentessa e dello studente, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, di accedere ai percorsi del secondo ciclo caratterizzati dalla diversa identità e pari dignità del sistema di istruzione professionale e del sistema di IeFP.

2. Ai fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche di I.P. possono attivare, secondo quanto previsto dagli accordi regionali di cui all'art. 4 del presente decreto e nell'ambito dei piani triennali predisposti secondo le indicazioni nazionali contenute nel regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo», percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma professionale quadriennale di IeFP, in via sussidiaria, per ampliare e differenziare la propria offerta formativa, previo accreditamento regionale secondo i criteri generali di cui all'art. 6 del presente decreto. Le istituzioni scolastiche di I.P. realizzano tali percorsi:

- sulla base degli standard formativi definiti da ciascuna regione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dei criteri generali contenuti nel presente decreto;

- con la costituzione di classi composte da studentesse e studenti che scelgono, all'atto dell'iscrizione, di seguire i percorsi di IeFP per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi professionali, di durata quadriennale, secondo gli standard formativi definiti da ciascuna regione, ferma restando la reversibilità delle scelte at

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