Decreto MIUR 17.05.2018
1. La realizzazione delle misure attuative del presente decreto, ivi inclusa l'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto del limite dell'organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli istituti professionali; in nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal presente decreto, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall'art. 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le istituzioni scolastiche di I.P., anche per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, fanno riferimento alle indicazioni nazionali contenute nel regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo».
2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, le classi iniziali di IeFP erogate dalle istituzioni scolastiche si costituiscono con riferimento ai criteri del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
3. L'organico dell'istituzione scolastica è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello riferito ai percorsi di IeFP e agli interventi di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, fermo restando il limite di cui al comma 1.
4. L'organico assegnato alle classi delle istituzioni scolastiche di I.P. ove si realizzano i percorsi di IeFP di cui all'art. 5 del presente decreto, è riferito al monte orario di cui alla disciplina regionale e, in ogni caso, non può essere maggiore di quello attribuito ad ogni classe di istruzione profe
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