Decreto MIUR 24.05.2018, n. 92
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intende per:
«apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
«apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
«apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l'apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
«ATECO»: strumento adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per classificare e rappresentare le attività economiche;
«bilancio personale»: strumento che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale, idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate;
«certifica
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