Decreto MIUR 24.05.2018, n. 92
1. I percorsi di istruzione professionale, come ridefiniti dal decreto legislativo, in relazione ai profili di uscita e ai risultati di apprendimento di cui all'articolo 3, assumono, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019, un modello didattico improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza, nonché di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive di occupabilità.
2. Ai fini della personalizzazione del percorso di apprendimento a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, ciascun consiglio di classe redige, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il P.F.I e lo aggiorna durante l'intero percorso scolastico, a partire dal bilancio personale. Il P.F.I. costituisce lo strumento per:
a) evidenziare i saperi e le competenze acquisite da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale;
b) rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare ciascuna studentessa e ciascuno studente nella progressiva costruzione del proprio progetto formativo e professionale utilizzando una quota del monte ore indicato all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo.
3. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del P.F.I. L'attività di tutorato consiste nell'accompagnamento di ciascuna studentessa e di ciascuno studente nel processo di a
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