Ordinanza MIUR 02.05.2018, n. 350
1. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su temi di interesse multidisciplinare, attinenti alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, relativi alle Indicazioni Nazionali e alle Linee Guida e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Il colloquio si svolge in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad attività o esperienze attuate durante l'ultimo anno del corso di studi secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 4. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'articolo 1, capoverso articolo 3 - comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare e con riferimento costante e rigoroso al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, approfondendole. È d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Per quanto concerne l'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertarle anche in lingua straniera qualora il relativo docente ve
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