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Ordinanza MIUR 02.05.2018, n. 350

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie. Anno scolastico 2017/2018.

Art. 3 - Candidati esterni

1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alla lettera a), ovvero di cui alla lettera b), devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

2. I candidati esterni sostengono gli esami di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni ai corsi quadriennali sperimentali del vigente ordinamento, ai percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti (ex corsi serali) e agli indirizzi di cui all'art. 3, comma 2, DPR 89/2010, considerata la peculiarità di tali corsi di studio, fatta eccezione per il "Liceo della Comunicazione - indirizzo sportivo", di cui all'art. 3, comma 2, DPR 89/2010, ad esaurimento.

3.

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