Decreto MIUR 21.03.2018, prot. n. 227
1. Le risorse assegnate all'Ufficio scolastico regionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite da ciascun Ufficio come segue:
a) il 20% è ripartito tra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;
b) l'80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole funzionanti sul territorio regionale che svolgono il servizio con modalità non commerciale ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
2. Le risorse di cui alla lettera a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell'infanzia ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti.
3. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di otto alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
4. Le risorse di cui al punto b) sono ripartite assegnando per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale.
5. Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.
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