Ordinanza MIUR 09.03.2018, n. 207
1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e reperibile nel sito Miur nell'apposita sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell'apposita sezione Mobilità. Il diritto all'attribuzione del punteggio "una tantum" di cui alle tabelle allegate al C.C.N.I. mobilità, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nella sezione Istanze on line o nel nell'apposita sezione Mobilità del sito Miur, modello nella quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni riportate nella note del C.C.N.I. La valutazione delle esigenze di famiglia 5 e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al CCNI.
3. In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:
a) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti press
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