Ordinanza MIUR 09.03.2018, n. 207
Titolo II - Personale docente
1. I posti relativi all'educazione degli adulti sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado che erogano l'offerta formativa prevista dal DPR 263/12 compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilità. In caso di CPIA interprovinciali il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico, nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.
2. L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
3. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.
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