Ordinanza MIUR 09.03.2018, n. 207
Titolo II - Personale docente
1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. L'ottenimento del passaggio di ruolo o di cattedra nelle discipline specifiche dei licei musicali comporta l'annullamento di tutte le altre eventuali domande di mobilità territoriale o professionale presentate. L'ottenimento del passaggio ai sensi del comma 9 dell'art 4 del CCNI annulla la domanda presentata ai sensi del comma IO del medesimo articolo. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo viene formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine l'ottenimento del passaggio va comunicato dall'Ufficio competente all'Ufficio territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.
2. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.
3. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il peri
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