Ordinanza MIUR 09.03.2018, n. 207
Titolo II - Personale docente
1. A chiarimento dell'articolo 23 comma 3 CCNI 2017/18 ultimo capoverso "i docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno, qualora nella provincia di destinazione vi sia esubero di organico su posti di tipo comune, hanno l'obbligo di permanere sul posto di sostegno per un quinquennio", si specifica che in caso di quinquennio già in corso, l'obbligo di permanenza non debba nuovamente essere di 5 anni, compatibilmente con gli esuberi e salvo verificare che non vi sia un passaggio su ruolo di altro ordine -in tal caso va rispettato il quinquennio.
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