Ordinanza MIUR 09.03.2018, n. 207
Titolo II - Personale docente
1. Ai soli fini dell'espressione delle preferenze il codice sintetico relativo alla provincia di Bolzano in lingua italiana è assimilato al codice di un ambito territoriale. È quindi possibile esprimere verso la scuola italiana della provincia di Bolzano un massimo di cinque preferenze puntuali relative a istituzioni scolastiche e/o il codice sintetico relativo alla provincia.
2. La mobilità verso la provincia di Trento si svolge solo su scuole. I docenti potranno esprimere fino a un massimo di 15 preferenze per sedi specifiche, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 del CCNI. I docenti che otterranno il trasferimento o il passaggio indicando il codice sintetico della provincia di Trento, saranno convocati successivamente all'esito della mobilità per la scelta di una sede di titolarità definitiva nell'ambito della provincia. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento o al passaggio ottenuto.
3. Nella provincia di Trento i docenti che ottengono il trasferimento su posti per l'insegnamento della lingua tedesca e inglese nella scuola primaria potranno essere impiegati per l'insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica (con metodologia CLIL).
4. I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio nella Provincia di Trento sono soggetti al vincolo quinquennale di permanenza nella provincia, previsto dall'articolo 94 della Legge provinciale 5/2006.
5. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni derivanti dalla rispettiva contrattazione collettiva e dalle norme adottate dalle province autonome di Bolzano e Trento, comprese quelle re
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.