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Ordinanza MIUR 09.03.2018, n. 207

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2018/19.

Titolo II - Personale docente

Art. 8 - Domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra

1. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, parteciperà d'ufficio al punto 15 dell'allegato 1 del CCNI a partire dall'ambito della prima preferenza. Nel caso di personale in esubero tale assegnazione comporta l'obbligo di presentare domanda di mobilità, diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d'ufficio a punti 0. Il personale immesso in ruolo ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto nel corso della mobilità 17/18 un ambito territoriale di titolarità partecipa alle operazioni solo tra province diverse. Pertanto tutte le preferenze espresse da questi docenti verranno considerate a partire dal punto 24 dell'ordine delle operazioni. Tale condizione verrà comunicata a detto personale prima della presentazione delle domande di mobilità per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale Istanze on line.

2. I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate.

3. È consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole co

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