Nota MIUR 29.11.2018, prot. n. 33368
Permessi Sindacali - Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola - Periodo 1.9.2018 - 31.8.2019 - Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 4.12.2017 - artt. 10, 11, 28.
In attuazione della normativa indicata in oggetto, questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e alla successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2018 - 31 agosto 2019.
Nel trasmettere i prospetti ripartiti per ogni singola provincia, contenenti il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale si precisa quanto segue.
Permessi sindacali retribuiti
Ai sensi degli artt. 10, 11, 28 del citato CCNQ 4.12.2017 e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, i dirigenti delle OO.SS. rappresentative indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per:
- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 4.12.2017, art. 18, comma 3).
Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.
Le organizzazioni sindacali che leggono per conoscenza, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi (art. 3, comma 2, CCNQ 4.12.2017). Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successi
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