Decreto MIUR 02.10.2018, n. 634
1. In aggiunta ai requisiti culturali e professionali di cui all'articolo 3, il personale da destinare alle iniziative di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo deve essere insegnante di scuola primaria o docente di italiano, storia e geografia o di lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado.
2. I docenti di lingua straniera di cui al comma 1 devono, altresì, aver superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella di omogeneità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31.03.1999 e 01.04.1999, ovvero aver conseguito 12 crediti nel settore scientifico disciplinare "L FIL LET 10 Letteratura Italiana" (denominazione dell'esame di letteratura italiana) e 12 crediti nel settore scientifico disciplinare "L FIL LET 12 Linguistica Italiana" (denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia della lingua italiana).
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