Decreto MIUR 17.10.2018
1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente e i componenti devono possedere i requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14 e sono individuati ai sensi dell'art. 16.
3. Ai fini dell'accertamento dell'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua straniera prescelta dai candidati, contestualmente alla formazione della commissione, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento delle lingue straniere che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche, ai sensi dell'art. 14, salvo che tra i componenti della commissione stessa non vi sia un laureato in lingue.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto scuola, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle cinquecento unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di cinquecento concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale.
7. La composizione de
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