Decreto MIUR 17.10.2018
1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di valutazione presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per i componenti aggregati. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.
3. L'istanza è presentata esclusivamente in modalità on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione.
4. Ai fini del comma 3:
a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici nonché dei docenti del comparto scuola, nonché i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero;
b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari, nonché i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR competente.
5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
6. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di es
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