Decreto MIUR 17.10.2018
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) decreto-legge: il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
f) Bando: bando di concorso ai sensi dell'art. 5;
g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR.
h) Cun: Consiglio universitario nazionale;
i) professori universitari: i professori universitari di prima e seconda fascia;
l) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
m) graduatorie ad esaurimento: graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico rese ad esaurimento dall'art. 1, comma 601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.
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