Delibera ANAC 30.10.2018, n. 1033
Capo II - Procedimento sanzionatorio
1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli addebiti.
2. La comunicazione è inviata ai soggetti destinatari del provvedimento finale.
3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 1 sono indicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonché la menzione della possibilità di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, indicandone le modalità;
c) il responsabile del procedimento;
d) l'ufficio presso cui si può accedere agli atti;
e) la facoltà di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte e documenti nonché la richiesta di audizione presso l'ufficio e il termine entro cui possono essere presentati;
f) la facoltà per i soggetti che abbiano esercitato una delle facoltà di cui alla lettera precedente di richiedere l'audizione al Consiglio e il termine entro cui essa può essere richiesta;
g) la casella di posta elettronica certificata (PEC), presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento, e l'invito a comunicare, con il primo atto utile, l'eventuale altra PEC, presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento;
h) il termine di conclusione del procedimento.
4. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento, decorrente dall'acquisizio
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