Delibera ANAC 30.10.2018, n. 1033
Capo III - Disposizioni finali
1. Nel caso di segnalazione di illeciti, ai sensi dell'art. 54-bis, i procedimenti di vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di anticorruzione, di trasparenza e di imparzialità dei funzionari pubblici sono affidati all'ufficio, che svolge le attività istruttorie, ai sensi dei rispettivi regolamenti di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dall'art. 54-bis, con la collaborazione degli uffici di vigilanza interessati per materia. Il dirigente informa il Consiglio dei casi nei quali richiede la collaborazione degli uffici di vigilanza suddetti.
2. In casi di particolare complessità, su richiesta del dirigente, il Consiglio può autorizzare la proroga dei termini previsti per il compimento degli atti del procedimento di vigilanza.
3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Consiglio, su congiunta proposta del dirigente e del dirigente dell'ufficio di vigilanza interessato.
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