Decreto legge 23.10.2018, n. 119
Titolo I - Disposizioni in materia fiscale
Capo II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all'evasione fiscale
01. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.».
[02. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.] 4
1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalit
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.