Decreto legge 23.10.2018, n. 119
Titolo I - Disposizioni in materia fiscale
Capo II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all'evasione fiscale
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:
«6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate.».
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