Decreto legge 23.10.2018, n. 119
Titolo I - Disposizioni in materia fiscale
Capo II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all'evasione fiscale
1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».
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