Decreto legge 23.10.2018, n. 119
Titolo I - Disposizioni in materia fiscale
Capo II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all'evasione fiscale
1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di comunicazione degli elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale.
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