Decreto legge 23.10.2018, n. 119
Titolo II - Disposizioni finanziarie urgenti e disposizioni in materia sanitaria
1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «e dello Stretto» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
«q-bis) dello Stretto»;
c) al comma 14, la parola: «ridotto» è sostituita dalla seguente: «modificato».
2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«15-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria».
3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, il presidente del Comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES.».
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