Decreto legge 23.10.2018, n. 119
Titolo II - Disposizioni finanziarie urgenti e disposizioni in materia sanitaria
1. Al libro nono, titolo II, capo II, sezione III, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2195-ter è aggiunto il seguente:
«Art. 2195-quater. - (Contabilità speciale unica della Difesa) - 1. Per la gestione della contabilità speciale unica del Ministero della difesa istituita ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, la Direzione di amministrazione interforze è ridenominata Direzione di amministrazione generale della Difesa, è collocata nell'ambito dello Stato maggiore della difesa e, per le funzioni connesse all'accreditamento agli enti, alla rendicontazione e al controllo, si avvale delle esistenti direzioni di amministrazione delle Forze armate.
2. In quanto compatibili, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di contabilità speciali di cui agli articoli da 498 a 507, 508, commi 1, 3, 4 e 5, 509, da 511 a 514, 521, 522 e 524 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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