Decreto legge 23.10.2018, n. 119
Titolo II - Disposizioni finanziarie urgenti e disposizioni in materia sanitaria
1. All'articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «delle spese effettivamente sostenute e documentate» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6».
2. All'articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,» sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5»;
c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli»;
d) il comma 15 è abrogato.
3. All'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi».
4. All'articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, al secondo periodo, le parole: «in denaro» sono soppresse.
5. All'articolo 1
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