Decreto legge 23.10.2018, n. 119
Titolo II - Disposizioni finanziarie urgenti e disposizioni in materia sanitaria
1. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «organico superiore a 100 unità lavorative e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.