Decreto legge 23.10.2018, n. 119
Titolo II - Disposizioni finanziarie urgenti e disposizioni in materia sanitaria
1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1 è abrogato.
2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: «prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti di cui al comma 1-bis»;
b) al comma 4, le parole: «prodotti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti di cui al comma 1-bis»;
c) al comma 5, le parole: «prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti di cui al comma 1-bis»;
d) al comma 5-bis, le parole: «sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «sostanze liquide di cui al comma 1-bis» e le parole: «prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti di cui al comma 1-bis».
3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «pari al cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
4. Le disposizioni dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Fino al 31 dicembre 2018 continua ad applicarsi la discip
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