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Accordo PCM 06.09.2018, n. 94

Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di edilizia scolastica.

Art. 3 - Semplificazione delle procedure di edilizia scolastica

1. Con il presente accordo le Parti concordano le seguenti semplificazioni alle procedure in materia di edilizia scolastica:

a) le risorse gestite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel triennio di riferimento della programmazione 2018-2020 sono erogate agli enti locali direttamente o tramite l'istituto della delegazione di pagamento;

b) il termine per la definizione della programmazione triennale nazionale da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è di 60 giorni dalla presentazione dei piani regionali da parte delle Regioni mentre il termine ridotto a 30 giorni per aggiornamenti e/o rettifiche successive;

c) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna a individuare termini differenziati per l'aggiudicazione dei lavori da parte degli enti locali, a seguito di specifica autorizzazione, sulla base degli importi a base di gara, tenendo conto dei livelli di progettazione (non inferiori comunque a 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di autorizzazione progetti esecutivi, 270 giorni per progetti definitivi, a 365 giorni per progetti di fattibilità) per progetti di nuove costruzioni può essere autorizzato un prolungamento dei termini fino ad massimo di 18 mesi;

d) in caso di ritardi da parte delle Regioni nella presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica o modifica degli stessi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di velocizzare le procedure, dà seguito ai piani regolarmente e tempestivamente pervenuti, rinviando a successivi provvedimenti o autorizzazioni, nelle finestre temporali individuate preventivamente a inizio anno, i piani pervenuti in ritardo;

e) le Parti si impegnano a indicare obbligatoriamente in tutt

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