Accordo PCM 06.09.2018, n. 94
1. Le Parti concordano nel riconoscere alla Struttura tecnica dell'Osservatorio dell'edilizia scolastica, di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, il coordinamento e il monitoraggio delle azioni e degli impegni previsti nel presente accordo.
2. Per queste specifiche attività la Struttura tecnica dell'Osservatorio si compone di n. 2 rappresentanti per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 1 rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 3 rappresentanti per le Regioni, n. 1 rappresentante per l'ANCI e n. 1 rappresentante per l'UPI.
3. Le Parti per le attività di cui al presente Accordo e, in particolare, per l'implementazione dei dati nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, possono avvalersi delle Task Force per l'edilizia scolastica, istituite presso l'Agenzia per la coesione territoriale.
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