Decreto legge 28.09.2018, n. 109
Capo V - Ulteriori interventi emergenziali
1. All'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 85 è inserito il seguente:
«85-bis. Per gli interventi già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base del decreto di cui al terzo periodo del comma 85, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere raggiunta successivamente all'adozione dello stesso decreto, purché anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi stessi.».
2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinata al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.
3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione dei nuov
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