Decreto legislativo 07.08.2019, n. 96
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «comma 1», sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.»;
b) al comma 2:
1) alla lettera b), le parole «disabilità certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica»;
2) alla lettera d), la parola «disabilità» è sostituita dalle seguenti parole: «accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica»;
c) al comma 4:
1) le parole «permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalla seguente: «Unificata» e dopo le parole «dell'articolo 3», sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 9»;
2) le parole «in coerenza con le mansioni» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le diverse competenze»;
3) dopo le parole «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;
4) le parole «fermi restando gli» sono sostitute dalle seguenti: «nel rispetto comunque degli»;
d) al comma 5:
1) la parola «locali» è sostituita dalla seguente: «territoriali»;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
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