Decreto legislativo 07.08.2019, n. 96
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Ente locale» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale»;
b) al comma 2, le parole «in collaborazione con le istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata».
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.