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D.P.R. 07.08.2019, n. 143

Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. (G.U. 16.12.2019, n. 294)

Art. 6 - Incarichi di insegnamento

1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione e comunque per un impegno annuale non superiore al 70 per cento dell'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, nel limite percentuale previsto dall'articolo 8, comma 2, attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile secondo le seguenti modalità:

a) conferimento di incarichi a titolo retribuito di durata non superiore ad un triennio con esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale;

b) espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi di cui alle lettere a) e b) del comma 1. La somma ad essi riservata non deve superare il quaranta per cento delle entrate correnti dell'Istituzione senza vincolo di destinazione.

3. Nel caso in cui gli incarichi di insegnamento siano conferiti, su posti vacanti e disponibili, al personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, continuano ad applicarsi le disposi

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