Decreto legge 18.04.2019, n. 32
Capo I - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dei soli interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo, anche in deroga a quello previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per provvedere all'ammissione a finanziamento.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento, individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, senza nuovi
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