Decreto legge 18.04.2019, n. 32
Capo I - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.
3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito, e i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria generale d
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