Decreto legge 18.04.2019, n. 32
Capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area etnea
1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:
a) la Regione Molise;
b) la Regione Siciliana;
c) il Ministero per i beni e le attività culturali;
d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) l'Agenzia del demanio;
f) i comuni di cui all'allegato 1;
g) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l) le Province o Città metropolitane.
1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo 13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti attuatori di cui al comma 1 ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualità di centrale di committenza, secondo le modalità di cui all'articolo 7. I Commissari straordinari possono inoltre rendere disponibile ai soggetti attuatori di cui al comma l il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza con oneri
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