Decreto legge 18.04.2019, n. 32
Capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area etnea
1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari si avvalgono della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.
2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli eventi di cui al presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attività di cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si provvede per euro 500 mila annui con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e per euro 500 mila annui con le risorse della contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania di cui all'articolo 8 del presente decreto, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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