Decreto legge 18.04.2019, n. 32
Capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area etnea
1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all'allegato 1, purché relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi di cui al presente Capo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società né del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
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