Decreto legge 18.04.2019, n. 32
Capo III - Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del nord e del centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017
01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole «nella misura massima di cento unità» sono soppresse;
b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole «è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale»;
c) al comma 7, lettera c), dopo le parole «Commissario Straordinario» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari. Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, nell'ambito delle risorse già previste per spese di missione,
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