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Decreto legge 18.04.2019, n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (G.U. 18.04.2019, n. 92)

Capo III - Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del nord e del centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017

Art. 26 - Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi

1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.»;

b) all'articolo 28:

1) al comma 1, alinea, le parole da: «Al fine di» fino a: «citato articolo 25,» sono sostituite dalle seguenti: «Con delibera del Consiglio dei ministri»;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale»;

3) il comma 2 è abrogato.

2. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività

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