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Decreto legge 18.04.2019, n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (G.U. 18.04.2019, n. 92)

Capo III - Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del nord e del centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017

Art. 28 - Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:

«ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al primo periodo, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali;

ee-ter) servizio di Cell Broadcast Service: Servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all'interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più celle;

ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell'imminenza o nel caso degli eventi previsti all'articolo 7 del decreto legis

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