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Decreto legge 18.04.2019, n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (G.U. 18.04.2019, n. 92)

Capo III - Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del nord e del centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017

Art. 29 - Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20 e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, rifinanziata dalla l

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