Decreto MIUR 09.04.2019, n. 327
1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria generale di merito distinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondente ai posti banditi con una maggiorazione non superiore al dieci per cento ai sensi dell'art. 400, comma 15, del testo unico.
2. Per le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell'art. 400, comma 02 del testo unico, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR entro il 30 luglio di ciascun anno di riferimento, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché sul sito internet del Ministero.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'art. 4, comma 1-quater lettera c) del decreto-legge, ai fini dell'immissione in ruolo per due turni di nomina, fermo restando il diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati dichiarati vincitori. I posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili sono messi a bando nella procedura concorsuale successiva.
5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova disciplinato ai sensi della normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.
6. Lo scorrimento delle graduatorie di merito regionali è subordinato alla procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazion
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