Decreto MIUR 09.04.2019, n. 327
1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 7, comma 3 hanno superato la prova di cui all'art. 5, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e valuta la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle TIC.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua inglese di cui al comma 5.
5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue nonché della specifica
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