Decreto MIUR 09.04.2019, n. 327
1. Le tracce delle prove di cui all'art. 5 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro, che provvede altresì, prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale per ciascuna procedura. Il Comitato tecnico-scientifico valida altresì i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione è curata dal Ministero, che a tal fine può avvalersi di supporti esterni.
2. Le tracce delle prove di cui all'art. 6 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma di cui all'allegato A. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. Per la valutazione della prova orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione di cui all'allegato B, parte integrante del presente decreto.
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