Decreto MIUR 24.04.2019, n. 374
1. La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva (mod. 1), dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2014/2015, 2015/16 e 2016/2017, come prorogato dall'art. 1 comma 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito nella legge 25 febbraio 2016 n. 21.
2. La domanda di reinserimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) (mod. 1) dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, salvo che il candidato medesimo non intenda chiedere contestualmente il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia.
3. La domanda di trasferimento (mod. 1), anche della posizione con riserva e dei candidati di cui al precedente comma 2, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.
4. La domanda di cui ai commi precedenti, completa delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 16 maggio 2019 esclusivamente con modalità telematica, salvo quanto previsto al successivo comma 5, conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. Si indicano di seguito le modalità e i termini per l'utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata,
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